LA LEGGE MERLIN AL VAGLIO DELLA CONSULTA

 

Nuova foto Marco LilliLa legge Merlin al vaglio della Corte Costituzionale. Tra il diritto soggettivo di prostituirsi – come modalità autoaffermativa della persona umana – e  la prostituzione, anche se volontaria, come attività che comunque degrada e svilisce la persona.

 

                                     Marco Lilli Giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza

Con il presente contributo si è cercato di riassumere, senza pretesa di esaustività, quanto sancito dalla Corte Costituzionale lo scorso mese di marzo, attraverso la sentenza recentemente depositata, in merito ad alcuni profili di legittimità della Legge 20 Febbraio 1958, n. 75, vale a dire la normativa che dispose la chiusura definitiva delle cosiddette case di tolleranza. Più nota come la legge Merlin, nome preso dalla senatrice socialista Angelina (Lina) Merlin (1887-1979).

Storicamente detto, brevemente, le case di tolleranza, o case chiuse, furono istituite nell’Ottocento soprattutto al fine di tutelare la salute pubblica avverso la diffusione delle malattie veneree, in particolare la sifilide. Ma non è questo il punto oggetto del presente contributo. Infatti, la legge del 1958 oltre che disporre la chiusura di tali case di tolleranza, introdusse anche i reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, necessari a tutelare ogni forma di prostituzione.

Negli ultimi anni si è cercato di arginare il fenomeno attraverso l’emanazione di disposizioni normative e financo regolamentari locali che sanzionassero anche pecuniariamente i clienti, così come in diverse occasioni si sono avanzate ipotesi legislative finalizzate a reintrodurre una qualche forma di prostituzione controllata, per esempio nuove case di tolleranza piuttosto che quartieri a luci rosse, così da tutelare le prostituire soprattutto dalla criminalità più o meno organizzata, regolamentare la loro libera scelta di prostituirsi in cambio di una remunerazione economica sottoposta a tassazione fiscale da parte dello Stato, nonché garantire un capillare controllo sanitario difronte la diffusione di specifiche malattie.

Ebbene, come premesso, il punto qui in esame riguarda la pronuncia della Consulta nel giudizio di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), con richiamo agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, «nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata».

Tutto ha origine dalle questioni sollevate dalla Corte di Appello rimettente, poiché dirette a «censurare la configurazione come illecito penale del reclutamento e del favoreggiamento della prostituzione, anche quando si tratti di prostituzione liberamente e volontariamente esercitata», le quali sarebbero rilevanti, se accolte, poiché ai fini della decisione sulla sentenza appellata si giungerebbe all’assoluzione degli imputati per non essere i fatti contestati più previsti come reato.

Inoltre, prosegue l’Ordinanza di rimessione, rispetto alla non manifesta infondatezza della questione, il «fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort rappresenterebbe un elemento di novità atto a far dubitare della legittimità costituzionale della legge n. 75 del 1958, ideata in un’epoca storica nella quale il fenomeno stesso non era conosciuto e neppure concepibile», ponendo in rilievo il «principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana»; libertà, che nel caso delle escort si «esprimerebbe nella scelta di disporre della propria sessualità nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra utilità». Concetto, questo da ultimo, che trova copertura alla luce della Sentenza 561/1987 della stessa Corte Costituzionale la quale ha affermato che essendo «la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire».

Tuttavia, le eccezioni sollevate sono state dichiarate infondate. Infatti, scrivono i giudici delle leggi, se da un lato «la prostituzione andrebbe riguardata come una scelta attinente all’autodeterminazione in materia sessuale dell’individuo, che dà luogo a un’attività economica legale», per cui l’ordinamento dovrebbe «lasciare gli individui tendenzialmente liberi di praticare la prostituzione, di fruire del servizio sessuale e di agevolarlo», si «tratterebbe, semmai, solo di regolare opportunamente l’esercizio dell’attività, onde far fronte ai “pericoli” in essa insiti, analogamente a quanto avviene per tutte le attività economiche che comportino “rischi consentiti” dall’ordinamento»; dall’altro, «la prostituzione costituirebbe un fenomeno da contrastare, anche penalmente, in ragione delle sue ricadute negative sul piano individuale e sociale. Tali ricadute si apprezzerebbero su una pluralità di versanti (…) quello dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili; quello della dignità umana (intesa in una accezione oggettiva, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà e dalle convinzioni del singolo individuo); quello della salute, individuale e collettiva (non soltanto in rapporto al pericolo di diffusione di malattie trasmissibili sessualmente, ma anche in relazione ai maggiori rischi di dipendenza da droga e alcol, nonché di traumi fisici e psicologici, depressione e disturbi mentali, cui è esposta la persona che si prostituisce); quello, infine, dell’ordine pubblico (tenuto conto delle attività illecite che frequentemente si associano alla prostituzione, quali, ad esempio, oltre alla tratta di persone, il traffico di stupefacenti e il crimine organizzato)».

Sicché, da un certo punto di vista, resta «ferma la non punibilità tanto del soggetto che si prostituisce (…) quanto del cliente che si limiti a fruire della prestazione sessuale», e le rispettive «politiche abolizioniste rivelano, peraltro, chiaramente il loro obiettivo ultimo con la criminalizzazione “a tappeto” delle “condotte parallele” alla prostituzione. Quest’ultima è configurata, bensì, come un’attività in sé lecita (…) e però le si fa “terra bruciata” attorno, vietando, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione)».

Ebbene, nel novero dei «comportamenti incriminati figurano anche le due fattispecie che formano oggetto degli odierni quesiti di costituzionalità: il reclutamento di una persona al fine di farle esercitare la prostituzione (art. 3, primo comma, numero 4, prima parte) e il favoreggiamento, in qualsiasi modo, della prostituzione altrui (art. 3, primo comma, numero 8, prima parte). Laddove per reclutamento si  intende «l’ingaggio per l’esercizio della prostituzione (…) e ciò indipendentemente dal fatto che la persona ingaggiata sia già dedita a tale attività o fino a quel momento estranea ad essa. Al lume della corrente esegesi giurisprudenziale, il reclutamento si realizza, in specie, allorché l’agente si attivi al fine di collocare la persona nella disponibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall’attività di meretricio. Per l’integrazione del reato è, quindi, sufficiente un’attività di ricerca della persona da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di esaudire le richieste di prestazioni sessuali dei clienti». Mentre il favoreggiamento «rappresenta, a sua volta, una fattispecie residuale e “di chiusura”, finalizzata a reprimere tutti quei comportamenti atti a creare condizioni favorevoli per l’esercizio della prostituzione che sarebbero potuti sfuggire altrimenti all’incriminazione».

Inoltre, non di poco conto pare la questione trattata se si considerano «tanto le soluzioni legislative ispirate al modello “abolizionista”, quanto quelle ispirate al modello “neo-proibizionista” nella versione più radicale – che espande ulteriormente, tramite la punizione del cliente, il perimetro della “terra bruciata” attorno all’attività della persona dedita alla prostituzione – siano state ritenute costituzionalmente compatibili dai Tribunali costituzionali di altri Paesi europei, in relazione a censure in buona misura sovrapponibili a quelle oggi rimesse all’esame di questa Corte».

Perciò, su queste basi, non sembra condivisibile «l’assunto del giudice rimettente, stando al quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità», poiché la mera offerta «di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica. La sessualità dell’individuo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire un profitto: una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico. E come prestazione di servizi retribuita, rientrante nel novero delle attività economiche svolte in qualità di lavoro autonomo, la prostituzione è stata in effetti qualificata tanto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (…) quanto dalla Corte di cassazione (…) che hanno ritenuto assoggettabili ad imposta i proventi di tale attività».

Tuttavia, pur concesso che vi possano essere «persone che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo non cambia la sostanza delle cose» e in proposito «non gioverebbe obiettare che un diritto fondamentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo», giacché «ragionando in questi termini, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo verrebbe a costituire un diritto inviolabile della persona, nella misura in cui richiede l’esercizio di una qualche libertà costituzionalmente garantita».

Proseguono i giudici di legittimità costituzionale, che la questione non afferisce ad ipotesi meramente isolata, infatti, la stessa Corte ha «escluso che possa ritenersi censurabile sul piano costituzionale la disparità di trattamento tra il consumatore di sostanze stupefacenti e chi gli fornisce la sostanza: il primo resta immune da pena (incorrendo solo in sanzioni amministrative) (…); il secondo va, invece, incontro a severe sanzioni criminali».

In conclusione, le questioni sollevate vanno dichiarate non fondate in quanto anche sulla base dell’attuale «momento storico, e al di là dei casi di “prostituzione forzata”, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori – di ordine non solo economico, ma anche affettivo, familiare e sociale – che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile e sfumato» (…). È dunque il legislatore, quale interprete del comune sentire in un determinato momento storico, che ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, un’attività che degrada e svilisce la persona» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 141/2019, Presidente: LATTANZI – Redattore: MODUGNO. Udienza Pubblica del 05/03/2019. Decisione del 06/03/2019. Deposito del 07/06/2019).


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